Il Decreto Omnibus ha istituito un bonus una tantum per l’anno 2024 per lavoratori dipendenti (sia a tempo determinato che indeterminato, sia full-time sia part-time) in particolari condizioni economiche e familiari di importo pari a 100 €, rapportato al periodo di lavoro.
Il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti in possesso, congiuntamente, di 3 requisiti:
a) avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 €;
b) avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico,
oppure,
avere almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Per coniuge, si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile, anche tra persone dello stesso sesso.
c) avere un’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR).
Un nucleo familiare è considerato monogenitoriale quando, alternativamente:
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
In questi casi, in cui è presente un unico genitore, eventuali situazioni di convivenza di fatto non precludono, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, il diritto al bonus.
Se il figlio fiscalmente a carico ha due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta:
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
In questi casi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
La domanda va presentata al datore di lavoro con richiesta scritta.
Il lavoratore dipendente attesta per iscritto tramite autocertificazione di aver diritto al bonus, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale, e la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del bonus.
Il lavoratore che ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, deve presentare domanda all’ultimo datore di lavoro.
Il sostituto d’imposta, pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.
Il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 e sia in possesso dei requisiti può beneficiare del bonus direttamente nella dichiarazione dei redditi 2024, da presentarsi nel 2025.